IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visti gli articoli 3 e 34 della Costituzione;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed in particolare l'art. 4;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
9 aprile  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  172  del
26 luglio 2001;
  Visto  il  parere  della  Conferenza  dei rettori delle universita'
italiane del 29 aprile 2004;
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 10 giugno
2004;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  nazionale  per l'alta formazione
artistica e musicale reso nell'adunanza dell'11 giugno 2004;
  Considerato  che  non  e'  stato  possibile acquisire il parere del
Consiglio  nazionale  degli  studenti  universitari,  in  quanto tale
organo  al  momento  attuale  non  e'  ancora stato insediato dopo le
operazioni di rinnovo;
  Considerata  l'urgenza  di  provvedere  in  tempo  utile per l'anno
accademico 2004-2005;
;  Ritenuta pertanto l'opportunita' di prorogare, in via transitoria,
le  disposizioni  contenute  nel  citato  decreto  del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  in  data  9 aprile  2001,  riservandosi  di
approvare,  in  tempo utile per l'anno accademico 2005-2006, un nuovo
provvedimento  alla  luce  del riparto di competenze Stato-regioni in
materia di diritto allo studio, introdotto dalla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3;
  Acquisito  il  prescritto  parere della Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, espresso nella seduta del 20 maggio 2004;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 luglio 2004;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  in  data 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  172 del 26 luglio 2004, recante disposizioni per l'uniformita' di
trattamento  sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4
della  legge  2 dicembre  1991, n. 390, si applicano anche per l'anno
accademico 2004-2005.
    Roma, 23 luglio 2004

                                                Il Presidente
                                        del Consiglio dei Ministri
                                                  Berlusconi
  Il Ministro dell'istruzione
dell'università e della ricerca
          Moratti